Lo statuto - LAPIC
Associazione
Libera Associazione Provinciale Invalidi Civili - LAPIC-UVZ
Solo per motivi di leggibilità stata scelta la forma maschile per le definizioni delle funzioni.
Statuto
Art. 1
Denominazione, sede e durata
È costituita ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) l'associazione Libera Associazione Provinciale Invalidi Civili - LAPIC/UVZ e d'ora in avanti denominata associazione, con sede a Bolzano.
L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Bolzano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
Essa opera nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano/Südtirol.
L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
L'Associazione ha durata illimitata.
A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) l'acronimo "ODV" o l'indicazione di ''organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Libera Associazione Provinciale Invalidi Civili - LAPIC-UVZ ODV" oppure "Libera Associazione Provinciale Invalidi Civili - LAPIC-UVZ organizzazione di volontariato".
Art. 2
Finalità
L'associazione è un'associazione senza fini di lucro che persegue, ai sensi degli art. 2 e 3 della Cost., finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma l, lett. a, w, i, d, h, k del d.lgs 1 17/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
L'associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
L' Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
È associazione interetnica e si rivolge a tutte le persone, senza differenza di lingua o provenienza.
Essa opera nei seguenti settori:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi I e 2, della legge 8 novembre 2000, n328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (ai sensi dell'art. 5 comma I lett- a del d.lgs 117/2017);
b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. w) del d.lgs 117/2017);
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (ai sensi dell'art. 5 comma I lett. i) del d.lgs 117/2017);
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. d del d.lgs 117/2017);
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. h del d-lgs 117/2017);
f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'art. 5 comma I lett. k del d.lgs 117/2017).
L'associazione è un organismo di tutela e rappresentanza della categoria degli invalidi civili e delle persone disabili in genere. Essa opera pertanto nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della tutela dei diritti civili a favore della categoria.
Possono fare parte dell'Associazione anche le persone affette da psoriasi o altre malattie dermatologiche e Reuma (persone affette da malattie reumatiche), gruppi i quali, pur godendo in seno all'Associazione di un'autonomia operativa per la loro attività, ne sono parte integrante e dipendono dal Consiglio direttivo che ne esercita il controllo secondo le disposizioni dello statuto.
In particolare, per la realizzazione di tali scopi, l'associazione può prendere tutte le iniziative d'interesse comune ai propri soci, ovvero:
• tutelare i valori sociali, morali, religiosi e civili della persona umana;
• mantenere vivo, fra i soci, il sentimento della solidarietà;
• promuovere gli atti e i comportamenti che aiutino a superare le difficoltà e i complessi derivanti dalle disabilità personali per favorire l'inserimento nella vita sociale;
• rappresentare e tutelare gli interessi materiali e morali della categoria e del singolo socio in materia di lavoro;
• rappresentare e tutelare gli interessi della categoria e del singolo socio presso le pubbliche amministrazioni, enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza sociale, sanitaria ed economica, il recupero fisico-motorio, la qualificazione, la riqualificazione, I' istruzione professionale;
• collaborare con altre associazioni o organismi nazionali ed esteri che perseguano obiettivi analoghi o complementari quelli dell'associazione.
L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività ed è tenuto altresì a documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Art.3
Soci
Il numero dei soci è illimitato.
Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
La domanda di ammissione all' associazione si presenta per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale decide a maggioranza semplice entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta sulla base dello statuto.
La decisione sull'ammissione come socio o sull'eventuale diniego deve essere comunicato al socio entro 30 (trenta) giorni.
In caso di ammissione dell'interessato come socio questo viene annotato nel libro dei soci.
Nel caso di diniego di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo il richiedente può avanzare entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto ricorso presso l'Assemblea Generale.
Il rigetto deve essere motivato.
La prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
I soci devono versare la quota associativa annua nella misura stabilita dal direttivo.
Art. 4
Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto di:
• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l’andamento;
• frequentare i locali dell'associazione;
• partecipare a iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
• concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
• essere rimborsati delle spese effettivamente autorizzate dal Direttivo, sostenute e documentate per attività prestate su incarico dell'associazione;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
• ogni socio aderente può avvalersi di tutte le prestazioni e servizi che l’associazione offre;
• esaminare i libri associativi previa istanza scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo. I libri sociali sono depositati presso la Sede. L'accesso verrà concesso entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
I soci hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal direttivo; ogni socio ha il dovere di rendersi partecipe e utile a tutte le attività promosse dall'associazione e di mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi ed astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.
Art. 5
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di associato si perde per recesso, scioglimento o esclusione.
Il recesso del socio si può comunicare in qualsiasi momento motivandolo per iscritto e, su richiesta, può essere esecutivo da subito; per scioglimento della associazione; per espulsione, che viene proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea Generale.
In nessuno dei tre casi la perdita dell’appartenenza comporta per il socio uscente o escluso né il rimborso della quota annuale né altro risarcimento finanziario.
L'esclusione può essere pronunciata nei seguenti casi: grave, perdurante e insanabile inosservanza dello Statuto o delle decisioni dell’Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo;
quando l’operato del socio rechi grave danno alla reputazione dell'associazione o dei soci o sia in contrasto con gli obiettivi dell'associazione; quando vengano a cessare i requisiti richiesti dallo Statuto per L’appartenenza all'associazione; quando il socio alla fine dell'anno finanziario non abbia ancora provveduto, nonostante il sollecito inviato 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, al versamento della quota associativa eventualmente prevista.
Il socio può sempre recedere dall' associazione.
Chi intende recedere dalla associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
I diritti di partecipazione alla associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Art. 6
Organi
Gli organi della associazione sono:
1. l'Assemblea generale;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
5. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
6. il Collegio dei Probiviri.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Art. 7
Durata delle cariche
I membri del consiglio Direttivo e del collegio dei probiviri rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.
I membri dell’organo di controllo e dell'organo di revisione rimangono in carica per quattro anni e possono essere rieletti.
Art. 8
L'Assemblea Generale
L'Assemblea Generale formata dai soci dell'associazione.
L’Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ha potere deliberativo in prima convocazione se almeno la metà dei soci presente, in seconda convocazione ha potere deliberativo indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Le delibere dell'Assemblea Generale ordinaria sono valide, quando ottengono l’approvazione di almeno la metà più uno dei soci presenti.
Nell' Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci iscritti nel libro dei soci e che hanno versato la quota associativa.
Ogni socio dispone di un unico voto. b ammessa solo una delega.
L’Assemblea generale ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno.
Il Consiglio Direttivo può convocare l’Assemblea generale ordinaria o straordinaria qualora 10 ritenga opportuno, oppure l'assemblea generale pub essere convocata da almeno il 10% dei soci mediante richiesta scritta e motivata.
La convocazione dell'Assemblea fatta dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale medesima; in detta comunicazione si renderà noto l'ordine del giorno, il luogo, la data e I’ora per la prima ed eventualmente anche per la seconda convocazione.
Art. 9
Competenze dell’Assemblea
Le competenze inalienabili dell'assemblea ordinaria sono:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e convocare i membri del collegio dei probiviri;
f) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e sulle proposte di esclusione dall'Associazione;
i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
L 'Assemblea ordinaria in prima convocazione validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i propri soci o i soci indicati dagli enti associati. Nel caso di dimissioni di un consigliere, subentra al suo posto il primo candidato non eletto.
Il Consiglio Direttivo convocato dal Presidente ogni volta che 10 ritenga necessario oppure su richiesta di almeno tre membri del Direttivo stesso.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei suoi membri e comunque sempre alla presenza del Presidente o del Vicepresidente e, per essere valide, richiedono il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
Art. 11
Competenze del Direttivo
Il Consiglio Direttivo investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea;
c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d) nominare e revocare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione sottoporre all’approvazione dell'Assemblea le decisioni di esclusione degli associati;
f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone I 'ammontare;
h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, Oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
k) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
II Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art. 12
Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione all'interno e all'esterno e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art. 13
Organo di controllo e organo di revisione
Qualora ci siano i presupposti verrà eletto un organo di controllo.
L'Organo di controllo qualora nominato ai sensi dell'art. 30 del d-lgs. 117/2017 si compone di uno o tre membri effettivi eletti dall'Assemblea. Nel caso di dimissioni di un membro, subentra al suo posto il primo candidato non eletto.
L'Organo di controllo ha i seguenti compiti:
a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
Nei casi previsti dall'art. 31, c. l, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'organo di revisione, qualora nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, è formato da uno 0 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
Esso nomina al proprio interno un Presidente.
L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
Art. 14
Collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, che viene eletto in seno al collegio stesso. I probiviri sono eletti dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
È di competenza del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci aderenti e l'associazione ovvero gli organi della stessa circa l'interpretazione e l'applicazione dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. La decisione del Collegio dei Probiviri va assunta entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.
Art. 15
Esercizio finanziario
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art. 16
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 17
Risorse economiche
L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.
Art. 18
Libri
L'associazione tiene i seguenti libri ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore:
a) libro dei soci;
b) registro dei volontari;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e) il libro delle decisioni del collegio dei probiviri;
f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia Stato nominato;
g) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia Stato nominato.
Art. 19
Scioglimento: devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell'Associazione deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea che delibera 10 scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.l, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.
Art. 20
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
Art. 21
Interpretazione Statuto
In caso di difformità linguistiche tra le due versioni del presente statuto, prevale la versione in lingua italiana.